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L'attestato va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la prestazione energetica dell'immobile, come ad esempio in caso di sostituzione degli infissi, della caldaia, posa di isolante, etc.
Nel caso in cui un immobile sia stato dotato prima del 06.06.2013 di ACE (attestato di certificazione energetica) non è necessario venga sostituito dall'APE (attestato di prestazione energetica). Mentre l'AQE (attestato di qualificazione energetica) non può sostituire l'APE.
La Certificazione Energetica è richiesta nei seguenti casi (aggiornamento febbraio 2020):
- Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta)
- Donazione: trasferimenti a titolo gratuito
- Affitto di edifici o singole unità immobiliari
- Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l'indice di prestazione energetica)
- Edifici di nuova costruzione: al termine dei lavori.
- Ristrutturazione importante: quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro (pareti e tetti) dell'intero edificio.
- Per usufruire dell’ECOBONUS per interventi di coibentazione.
- Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.
I casi in cui non bisogna dotare l'immobile di un APE sono individuati dall'art.3 comma 3 del D. Lgs 192/2005 e richiamati anche dall'appendice A del D.M. Linee guida APE 26/06/2015:
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
- gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione
- gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
- gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
- i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
- i fabbricati in costruzione "al rustico" o nello stato di "scheletro strutturale" purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
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