martedì 27 ottobre 2020

Superbonus 110%: che cos’è?


Superbonus 110%: che cos’è?
E’ definito Superbonus, l’agevolazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio che consiste nell’opportunità di detrarre le spese sostenute per interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Il Superbonus si affianca agli incentivi preesistenti all’emergenza Covid relativi alle spese per il recupero del patrimonio edilizio e a quelli di risparmio energetico c.d. ecobonus.
Con il decreto Rilancio, il contribuente potrà scegliere se detrarre la spesa in 5 rate nella dichiarazione dei redditi oppure usufruire di un contributo anticipato nella forma di sconto in fattura o cessione del credito di imposta.
I limiti alla detrazione, per ciascuna unità abitativa, sono i seguenti:
  • 30.000 euro per edifici con più di 8 unità;
  • 40.000 euro per edifici composti da 2 ad 8 unità abitative;
  • 50.000 per gli edifici unifamiliari e gli appartamenti in condominio con accesso autonomo all’esterno.
Elenco degli interventi ammessi
Il comma 9 dell’art. 119 del Decreto Rilancio definisce gli interventi, effettuati dal 1° luglio 2020 al 31
dicembre 2021, che possono beneficiare del vantaggio fiscale:
  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache inclinate, verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia indipendente e disponga di accesso autonomo all'esterno;
  • Interventi condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento (nel caso si installino pompe di calore reversibili) e alla produzione di acqua calda sanitaria;
  • Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti negli edifici singoli o nelle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti e dispongano di accesso autonomo all’esterno;
  • Interventi antisismici (sismabonus): per gli interventi effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 la percentuale di detrazione è elevata al 110% ed il limite di spesa è pari a 96.000 euro per unità immobiliare.
Quelli elencati rappresentano i c.d. “interventi trainanti” perché permettono, se eseguiti congiuntamente, ad innalzare la percentuale al 110% anche per altri tipi di intervento c.d. “interventi trainati” quali:
  • interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Il beneficio del Superbonus spetta agli interventi che determinano un miglioramento di almeno 2 classi
energetiche. Il passaggio di classe viene certificato da un tecnico con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

Le alternative alla detrazione fiscale: “sconto” e “cessione”
Ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, delle spese per interventi di cui sopra possono optare, in alternativa alla detrazione fiscale in 5 anni:
  • per uno sconto in fattura accordato direttamente dal fornitore dei beni e/o servizi; lo sconto potrà raggiungere al massimo il totale del corrispettivo dovuto al fornitore. Quest’ultimo potrà recuperare a sua volta la spesa mediante un credito di imposta pari alla detrazione spettante;
  • per la cessione del credito di imposta ad altri soggetti incluse le banche o altri intermediari finanziari. 
L’opzione può essere esercitata per ciascun stato di avanzamento lavori e può riguardare anche le rate residue di detrazione non fruite. 
Per poter esercitare l’opzione occorre acquisire:
  • per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi e l’asseverazione della congruità della spesa;
  • per gli interventi antisismici l’asseverazione è rilasciata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza;
  • visto di conformità attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Le asseverazioni vengono rilasciate a fine lavori o per ogni stato di avanzamento.

Il Visto di conformità e la Comunicazione
Il visto di conformità può essere rilasciato, ai sensi dell’art. 35, D.Lgs. n. 241/1997, dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, dagli iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA, nonché dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF imprese.
Il commercialista o altro soggetto abilitato, verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni
rilasciate dai professionisti incaricati e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della
responsabilità civile.
Se gli interventi per il Superbonus presentano vari stati di avanzamento lavori, per ottenere la cessione del credito o lo sconto in fattura, sarà necessario un visto di conformità per ogni singolo S.A.L. completato.
Secondo una sequenza di passaggi operativi, il professionista dovrà verificare:
  • che il soggetto beneficiario della detrazione rientri in una delle categorie ammesse;
  • che la tipologia dell’immobile sia una di quelle previste dalla normativa;
  • che gli interventi eseguiti siano quelli previsti dal comma 9 dell’art. 119 del Decreto Rilancio verificando altresì l’eventuale presenza di interventi trainati che la spesa rientri nei limiti di spesa agevolabile;
  • che siano state rilasciate tutte le asseverazioni che attestano il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati e la congruità delle spese sostenute.
Al professionista che appone il visto di conformità è in genere attribuito l’onere di comunicare l’opzione per via telematica all’Agenzia dell’Entrate mediante il modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”.
La Comunicazione dovrà essere trasmessa all’Agenzia dell’Entrate a decorrere dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

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