mercoledì 4 novembre 2020

La villetta a schiera può essere considerata come un’unità immobiliare?

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Anche la villetta a schiera può essere considerata come un’unità immobiliare sui cui poter effettuare gli
interventi edilizi usufruendo del Superbonus 110% a patto che si rispettino le seguenti due condizioni:
  1. indipendenza funzionale dell’unità immobiliare;
  2. accesso autonomo dall'esterno.
E’ quanto affermato nella risposta all’interpello n. 328 del 9 settembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
L'interpello è stato presentato dal proprietario di una villetta a schiera di testa, dotata di riscaldamento
autonomo e libera su tre lati, confinando con un’altra viletta soltanto sul lato della parete garage. L'istante ha precisato che la villetta è prima casa e residenza del proprio nucleo familiare dal 2015.
L’uomo ha intenzione di realizzare un cappotto esterno che consentirà un miglioramento di due classi
energetiche e ha chiesto all’Agenzia dell’Entrate se possa usufruire delle detrazioni fiscali legate al Super Ecobonus 110% previste dall'articolo 119 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77).
Ricordiamo che il Super Ecobonus prevede una detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica. La detrazione viene ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Per conoscere tutti i dettagli sui requisiti, sugli interventi e sulle modalità di fruizione del Super Ecobonus 110% potete leggere l’articolo “Decreto Rilancio, detrazioni al 110% per Ecobonus e Sismabonus”.
Per quanto riguarda specificatamente il cappotto termico, ricompreso tra gli interventi di isolamento termico, il decreto rilancio prevede che i lavori debbano interessare le superfici opache verticali e orizzontali dell’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della sua superficie disperdente lorda. La detrazione del 110% spetta su una spesa massima di 60 mila euro per ogni unità immobiliare.
E’ bene ricordare, inoltre, che le nuove disposizioni del D.L. Rilancio si affiancano a quelle già vigenti sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto Ecobonus) introdotte con il D.L. n. 63/2013.
Ma ritornando al quesito posto dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che nel corso dell’iter
legislativo di conversione in legge del D.L. Rilancio, il comma 10 del citato articolo 119 è stato modificato prevedendo che gli interventi edilizi siano realizzati su al massimo due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle medesime detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
Come specificato nella risposta all’interpello, a fronte della modifica al comma 10, “è stato posto un limite alle unità immobiliari in relazione alle quali un medesimo soggetto più fruire delle detrazioni”, ma viceversa è stata eliminata la limitazione che prevedeva l’applicabilità del Superbonus 110% solo per gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Sul punto, infatti, l’agenzia fiscale ha sottolineato come sia irrilevante, ai fini della fruizione del superbonus 110%, che la villetta a schiera sia prima casa e residenza del nucleo familiare dell’istante.
Sotto l’aspetto della tipologia dell’edificio, ovvero una villetta a schiera, è stato chiarito se questa possa
essere considerata come edificio residenziale unifamiliare.
Sul punto, il parere dell’Agenzia delle Entrate è positivo.
Come osservato nell’interpello, gli interventi devono essere realizzati su edifici residenziali unifamiliari e sulle relative pertinenze.
E la definizione che viene data di edificio unifamiliare è “un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare”.
E la condizione affinché un’unità immobiliare possa ritenersi «funzionalmente indipendente» è che sia
“dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva".
In merito, poi, al presupposto dell’«accesso autonomo dall'esterno» è necessario che «l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».
L’Agenzia delle Entrate sottolinea, inoltre, che la locuzione contenuta nel comma 1 dell’art. 119 del D.L. Rilancio (“unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno”) presuppone la verifica dei soli requisiti della «indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo dall'esterno», indipendentemente dal fatto che l’unità immobiliare, ricompresa in un edificio plurifamiliare, sia costituita o meno in condominio.
In conclusione, se vi è la presenza contemporanea delle seguenti due condizioni, indipendenza funzionale dell’unità immobiliare, accesso autonomo dall'esterno, e si rispettano gli altri adempimenti richiesti dalla normativa sull’agevolazione, si può fruire del Superbonus 110%.
Nel caso specifico dell’istante, dato che le due condizioni sono rispettate, la villetta a schiera è considerata un’unità immobiliare sui cui poter effettuare gli interventi edilizi usufruendo del Superbonus 110%.


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