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Il Codice dell’Ordinamento Militare (art. 756 del D.Lgs. n. 66/2020) detta una particolare disciplina a favore dei medici militari affinché possano conseguire l’aspettativa senza assegni al fine della frequentazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale, che si va ad aggiungere alle altre ipotesi di aspettativa previste dal predetto Codice dell’Ordinamento Militare o dalle norme di legge a cui il Codice fa espresso rinvio.
Il corso di formazione specifica in medicina generale è un corso triennale, con frequenza obbligatoria, a cui si accede tramite concorso pubblico ed a cui possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia già abilitati all'esercizio della professione, cittadini italiani o dell'Unione Europea, iscritti all'Ordine dei medici.
Tale corso, che prevede sia un’attività teorica che un’attività formativa di natura pratica, consente di conseguire, previo superamento dell’esame finale, il diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale (previsto dal D.Lgs. n. 368 del 17.08.1999, dal D.Lgs. n. 277 del 08 luglio 2003 e dal D.M. 07/03/2006) necessario per l'iscrizione nelle graduatorie regionali di medicina generale e per esercitare l'attività di medico chirurgo in medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario regionale.
L’art. 756 del D.Lgs. n. 66/2020 prevede che il medico militare in servizio permanente, iscritto ai corsi di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni, riservati ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio professionale, per il conseguimento del relativo diploma, necessario per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale, sia collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni.
Peraltro, il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
La finalità della predetta norma è quella di favorire, in primo luogo, la crescita professionale del richiedente tramite la frequentazione del corso in questione della durata di 3 anni e, pertanto, l’unico limite al quale l’Amministrazione Militare può eventualmente subordinare la collocazione in aspettativa sono le “esigenze di servizio”.
Per tale ragione, L’Amministrazione procedente (stante la richiesta di aspettativa del medico militare) dovrà effettuare una idonea attività istruttoria volta ad accertare la sussistenza o meno nel caso specifico del soggetto richiedente di esigenze di servizio tali da impedire la concessione dell’aspettativa richiesta e fornire adeguata motivazione nell’ipotesi di provvedimento di rigetto delle ragioni che hanno portato al diniego.
Infatti, come ben evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, un eventuale diniego alla richiesta di aspettativa soggiace ad un onere di motivazione particolarmente stringente (rispetto a quello che è previso per ogni provvedimento amministrativo dall’art. 3 della Legge n. 241/1990 secondo cui la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria), dovendo l’Amministrazione specificare, nel provvedimento con cui nega l’aspettativa, le concrete ragioni per le quali la figura del militare (che ha formulato richiesta di aspettativa) risulti nel caso in concreto insostituibile; in tale provvedimento, pertanto, l’Amministrazione dovrà dare conto in modo specifico delle concrete e valide ragioni per cui ha ritenuto di respingere la richiesta di aspettativa.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia si è recentemente occupato del tema in questione ribadendo che l’eventuale diniego della richiesta di aspettativa deve essere debitamente motivato non essendo sufficiente ad esempio un mero calcolo aritmetico relativo al “numero di Ufficiali medici effettivamente impiegabile nei compiti d’Istituto e che, viceversa, impone di dare compiutamente conto delle oggettive ragioni di incompatibilità del richiesto collocamento in aspettativa con le esigenze operative della P.A.” (Tar Puglia, Sez. II, ordinanze cautelari nn. 225 del 28 aprile 2017 e 396 del 27 luglio 2017 e la successiva sentenza n. 594/2018).
Peraltro, la frequentazione del corso in questione (considerate le competenze professionali che il medico militare può acquisire) può comportare un evidente beneficio per la stessa Amministrazione Militare, la quale ha fra i propri obiettivi l’incremento della professionalità e delle competenze dei propri dipendenti ed, a maggior ragione, degli Ufficiali Medici.
In altri termini l’Amministrazione militare dovrebbe favorire i propri dipendenti, affinché possano acquisire una maggiore specializzazione da utilizzare nel corso dell’intera carriera militare e nell’ambito del servizio prestato.
Anche in momenti di emergenza sanitaria (come quella attuale) la presenza di medici militari che acquisiscano ed abbiano acquisito una maggiore specializzazione consentirebbe all’Amministrazione di mettere a disposizione medici maggiormente competenti, anche al servizio dei pazienti civili.
Qualora l’Amministrazione adotti un provvedimento di rigetto il richiedente potrebbe rivolgersi all’Autorità Giudiziaria Amministrativa competente, chiedendone l’annullamento, deducendo la violazione dell’art. 756 del Codice dell’Ordinamento Militare e/o la carenza di istruttoria e di motivazione.
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