giovedì 25 febbraio 2021

L’esperto ex art. 80 O.P., psicologo penitenziario

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Alcuni riferimenti normativi

La legge 354 del 1975 nell’art. 13 primo comma introduce il concetto, oggi ormai essenziale, di “individualizzazione del trattamento” precisando che “il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni di ciascun soggetto” detenuto. Il medesimo articolo, al secondo comma, presenta il concetto di “osservazione scientifica della personalità” , definendola come una delle attività essenziali, “diretta all’accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico – psichiche, affettive, educative e sociali che sono state di pregiudizio all’instaurazione di una normale vita di relazione”. La legge 354/75 a cui facciamo riferimento è intitolata “Norme sull’Ordinamento Penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà”.
L’art. 80 del medesimo testo di legge, prevede che “per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate”.

Le attività

L’esperto ex art. 80 si occupa quindi:
  • delle attività di osservazione e trattamento (prevista per i detenuti che hanno ricevuto una condanna definitiva);
  • attività di sostegno psicologico (per i detenuti in attesa di giudizio di primo grado o appellanti o ricorrenti e definitivi);
  • interviene nei servizi Nuovi Giunti e Nuovi Giunti dalla libertà (per i detenuti che entrano in istituto in quanto proveniente di altri carceri oppure dall’esterno del circuito detentivo). Tale “sportello” è finalizzato alla prevenzione dell’autolesionismo e del suicidio;
  • attività di gruppo.
Nell’ambito delle attività di osservazione, l’esperto effettua colloqui clinici con i detenuti finalizzati alla valutazione della personalità e delle variabili connesse alla pericolosità sociale, al rischio di recidiva ed alla revisione critica rispetto al reato commesso. Il clinico può inoltre decidere, in accordo con il Capo Area Trattamentale di avvalersi della somministrazione di test e questionari a sostegno del processo di conoscenza. Partecipa inoltre agli incontri periodi di équipe, portando il proprio contributo tecnico alla decisione del programma di trattamento individualizzato.
Si effettuano inoltre colloqui finalizzati ai aiutare i detenuti ad approfondire le proprie riflessioni ed elaborazioni in merito ai macro-temi già esposti, con l’obiettivo di facilitare il processo di rieducazione.
L’esperto ex art. 80, opera quindi nell’ambito di una convenzione stipulata con la Direzione dell’Istituto penitenziario entro cui lavora, collaborazione che prevede un rinnovo annuale. Alle spalle si trova quindi il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria (meglio conosciuto come P.R.A.P.) che prevede all’emissione periodica del bando di concorso e all’effettuazione delle selezioni degli esperti.

Esperienza personale

Collaboro da oltre 15 anni con l'istituzione penitenziaria: ho iniziato la mia esperienza come tirocinante, poi l'ho proseguita come psicologa progettista ed ora, da circa due anni e mezzo ricopro l'incarico di esperto ex art. 80.
Lavoro principalmente con detenuti appartenenti al circuito di Alta sicurezza, in quanto condannati (anche) per reati associativi. Ritengo sia necessario approcciarsi al contesto penitenziario con un buon bagaglio di conoscenza specifica sia rispetto al contesto stesso che agli strumenti specifici che lo psicologo ha a propria disposizione. Oltre a questo indispensabile è il senso di umanità e il pensiero di orientare la pratica professionale all'incontro con l'Altro al di là di ogni ragionevole pregiudizio.


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