martedì 9 febbraio 2021

Diritto di accesso dei Consiglieri Comunali e peculiarità rispetto al diritto di accesso garantito alla generalità dei cittadini ai sensi dell’art. 25 della Legge n. 241/1990

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Il diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione è garantito alla generalità dei consociati dall’art. 25 della Legge n. 241/1990, con conseguente attribuzione ai cittadini del potere di controllo sull’azione amministrativa.
Il citato art. 25 (ai commi 1,2 e 3 disciplina l’accesso) prevede che: “1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. 2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati. ….”.

Per quanto riguarda l’accesso agli atti detenuti dai Comuni e dalle Province occorre fare riferimento all’art. 10 del D.lgs. n. 267/2000 secondo cui: “ 1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. 2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione. 3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni”.

A livello regionale (Regione Piemonte), la stessa Legge Regionale n. 56/1977 (Tutela ed uso del suolo) stabilisce all’art. 60 (Controllo partecipativo) che “Con riguardo agli atti delle pratiche edilizie, comprese domande e progetti, esistenti presso gli uffici comunali, trovano applicazione le vigenti disposizioni normative in tema di accesso agli atti amministrativi. È, altresì, consentito l'accesso ai registri di cui all'articolo 48”.
In ordine ai diritti di accesso riservati ai consiglieri l’art. 43, secondo comma, del D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) prevede che: “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.
E’ opportuno evidenziare che tra il diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della Legge n. 241 del 1990 e l’accesso del Consigliere Comunale di cui all’art. 43 del D.lgs n. 267/2000 sussiste una profonda differenza.
Il primo è un istituto che consente ai singoli cittadini di conoscere atti e documenti al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali, decisionali del Comune.
Il menzionato art. 43 del Testo Unico degli Enti Locali attribuisce al consigliere comunale e provinciale un diritto pieno e non comprimibile, in quanto la normativa non prevede un limite a tutela delle esigenze di riservatezza, salvo il dovere per i consiglieri di mantenere il segreto nei casi specificamente determinati dalla legge (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. II, 30.11.2004, n. 1782).
La giurisprudenza formatasi in materia di accesso massivo agli atti formulato da consiglieri comunali di minoranza, lo qualifica come diritto di accesso incondizionato "purché non invada l'ambito riservato all'apparato amministrativo"(Cons. Stato, IV, 12 febbraio 2013, (data ud. 22/01/2013) 12/02/2013, n. 846) ) e riconosce che "l'esercizio di tale diritto deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazione al diritto stesso "(Cons. Stato, V, 29 agosto 2011, n. 4829).

La menzionata pronuncia resa dal Consiglio di Stato ha stabilito che gli unici limiti all’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali consistano nel fatto che tale diritto deve essere esercitato in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali (attraverso modalità che di norma sono previste nel Regolamento Comunale) e, comunque, le richieste non devono essere assolutamente generiche o meramente emulative.
Per di più, il diritto dei consiglieri comunali ad ottenere dall’Amministrazione tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato non incontra neppure alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, considerato che il consigliere, come noto, è vincolato al segreto d’ufficio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4.5.2004, n. 2716).
Una recente pronuncia del Tar Campania ha ancor meglio definito la finalità del diritto di accesso dei consigliere statuendo: il diritto di accesso dei consiglieri comunali, nella sua tendenziale onnicomprensività, è strettamente funzionale all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo degli atti degli organi decisionali dell'ente locali, consentendo loro di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione e di promuovere le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale, e quindi si configura come significativa espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza responsabile della collettività. ... Ne consegue che, quando il consigliere comunale dichiara di esercitare il diritto di accesso in rapporto alle sue funzioni, e quindi per la tutela degli interessi pubblici (e non di interessi privati e personali), non è soggetto a limiti particolari, nel rispetto, comunque, di quelli imposti dal principio di buon andamento dell'Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, sicché non è tenuto a particolari oneri motivazionali nelle proprie richieste, che possono, dunque, limitarsi ad evidenziare la strumentalità dell'accesso allo svolgimento della funzione, né l'Amministrazione può esercitare un controllo estrinseco di congruità tra la richiesta di accesso e l'espletamento del mandato, salvo casi di richieste di accesso manifestamente inconferenti con l'esercizio delle funzioni dell'Ente locale”(cfr. T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., (ud. 06/03/2019) 04/04/2019, n. 545).

Diversi statuti e/o regolamenti Comunali disciplinano espressamente il diritto dei Consiglieri Comunali di ottenere dagli Uffici, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili, all’espletamento del mandato, nei limiti e con le forme stabilite dall’apposito Regolamento.
Ne deriva, quindi, che i Consiglieri Comunali siano legittimati a richiedere agli uffici comunali copia degli atti amministrativi, a condizione che tali richieste, come sopra precisato, non comportino un eccesivo aggravio per gli Uffici medesimi e non siano generiche e meramente strumentali.

Conseguentemente, l’Amministrazione Comunale, anche in presenza di concrete difficoltà ad evadere nell’immediatezza la richiesta di accesso, non può di certo vietare ai consiglieri comunali il diritto di accesso agli atti e la conoscenza di notizie e di informazioni finalizzate all’espletamento del mandato.


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