Hai bisogno di una consulenza? Contatta ora l'Ing. Edmondo Facin
Risparmio energetico ed incentivi fiscali - Decreto Legge n. 34 – Il punto di vista dei progettisti termotecnici
Il cosiddetto “Decreto Rilancio” del 19 maggio 2020, convertito con la Legge 17 luglio 2020, n.77 e pubblicato sulla GU, ha concentrato l’attenzione dell’intero comparto dell’edilizia, delle ditte di costruzione e dei vari settori impiantistici collegati, su questa occasione “storica” per la ripresa delle attività nell’ambito specialmente delle ristrutturazioni edilizie e nel campo impiantistico. L’articolo 119 del Decreto contiene infatti una misura, il cosiddetto “superbonus 110%”, molto attesa non solo dai professionisti ma da tutti i cittadini, per i quali diventa teoricamente possibile ristrutturare casa senza dover sopportare alcun onere finanziario.
Il “superbonus” diventa ora veramente attrattivo e, di fatto, rappresenta forse l’unica vera misura di rilancio del Paese contenuta nel Decreto. Come professionisti tecnici giudichiamo positivamente in particolare il fatto che è prevista la possibilità di frazionamento del credito anche per la parte relativa alla diagnosi e alla progettazione.
Restano molto importanti le responsabilità che ricadono sui professionisti, in merito alla verifica dei prezzi, alla direzione lavori e ai requisiti minimi degli interventi, alla regolarità iniziale e alla conformità urbanistica degli edifici.
Ed è a questo proposito che viene richiesta dal D.L. 19 maggio 2020 - n. 34 - una specifica assicurazione come obbligo collegato alle asseverazioni richieste al professionista incaricato. I vantaggi previsti dall’ art. 119 del decreto rilancio prevedono particolari incentivi fiscali per l’efficientamento energetico e al decoro dei fabbricati esistenti, uniformando la percentuale di incentivo al 110%, prevedendo l’ammortamento in 5 anni (anziché 10) ed innalzando il tetto di spesa per ogni unità immobiliare.
L’attuazione del provvedimento potrebbe inoltre essere rallentata, o bloccata del tutto, dalla mancata approvazione di una misura che agevoli il recupero del patrimonio edilizio esistente, impedito il più delle volte da modeste difformità a livello architettonico. Tali difformità, se presenti, pongono gli edifici esistenti in un “limbo” di incertezza che ne impedisce la manutenzione e la ristrutturazione con interventi di adeguamento sismico ed impiantistico, di efficientamento energetico, aumentandone lo stato di fatiscenza e degrado con rischio di perdita di vite umane e di danni gravi, non solo nel caso di eventi catastrofici.
Ci auguriamo che anche questo provvedimento sia presto adottato in modo da consentire l’avvio di quella che resta la più grande opera infrastrutturale necessaria per il nostro Paese: la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.
Art.119 del decreto legge 34/20
Di fatto estende i benefici fiscali esistenti già messi in atto dall’ENEA (Ecobonus “ordinario” e Bonus Casa). Gli incentivi fiscali sono volti a favorire in modo esclusivo gli interventi di risparmio energetico delle singole unità immobiliari (uni o plurifamiliari), ovvero la riqualificazione di unità abitative all’interno dei condomìni.
Nel dettaglio, sono state riprese e ridefinite (i) le condizioni di accesso, (ii) i soggetti beneficiari, (iii) i tipi d’intervento assoggettabili, (iv) le modalità di cessione del credito e sconti in fattura relativi alle detrazioni fiscali, innalzate al 110%. Sono esclusi dai benefici fiscali del D.L. 34/2020 gli edifici ad uso non residenziale (uffici, negozi, attività artigianali, commerciali…).
Incentivi e norme legislative precedenti : Bonus Energia - Legge 296/2006
Il Bonus Energia è stato istituito originariamente dalla Legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 344 a 347, Legge 27 dic.2006, n. 296) e successivamente modificato dal Decreto Legge 4 giu.2013, n.63, convertito con Legge 3 agosto 2013, n.90, e dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dic.2017, n. 2015).
La detrazione viene quindi riconosciuta tanto a persone fisiche quanto a titolari di reddito d’impresa.
Il bonus energia risulta ancora applicabile ai seguenti tipi di interventi:
− riqualificazione energetica dell’intero immobile, fino ad un massimo detraibile di 100.000 euro;
− interventi sull’involucro degli edifici, fino ad un massimo detraibile di 60.000 euro;
− sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale, fino ad un massimo detraibile fino a 30.000 euro;
− installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, fino ad un massimo detraibile di 60.000 euro;
− acquisto e posa di schermature solari, fino ad un massimo detraibile di 60.000 euro;
− acquisto, installazione e posa dei dispositivi multimediali a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione di unità abitative, per un massimo detraibile del 65% delle spese sostenute.
Si tratta di detrazioni IRPEF/IRES – dal 50% al 65% delle spese sostenute – riconosciute a quei soggetti fisici o giuridici che avessero effettuato lavori di efficientamento energetico su immobili esistenti.
Il bonus viene erogato sotto forma di riduzione delle imposte dovute in dieci rate annuali del medesimo importo.
Incentivi ed elementi innovativi introdotti dal D.L. 34/20
La novità introdotto “Decreto Rilancio” del 19 maggio 2020 riguarda la possibilità data all’acquirente di dilazionare la detrazione in cinque quote annuali di eguale importo, ma soprattutto è stata, inoltre, prevista la possibilità - per ogni condomino o acquirente - di cedere la detrazione, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese esecutrici o a soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari (c.d. Cessione del credito).
A tal proposito, le modalità attuative della cessione sono state precisate dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare ha previsto che il credito d’imposta:
- possa essere ceduto da parte di tutti i possibili beneficiari della detrazione, ivi compresi anche coloro che non sarebbero “tenuti al versamento dell’imposta” ed i cessionari del credito;
- possa essere oggetto di successiva cessione da parte del cessionario.
- nel caso di condomini, relativamente al credito oggetto di cessione, viene precisato che il condomino possa cedere l’intera detrazione a lui spettante, calcolabile alternativamente:
- sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, pro quota;
- tenuto conto delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, sempre pro quota.
Nuovi campi di intervento e nuove prerogative previste dal D.L. 34/20 “ superbonus”
Con con riferimento a questo tipo di bonus inerente alla riqualificazione energetica, l’art. 119 del D.L. “Rilancio” – convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 - ha inteso modificare la portata ed innalzare la detrazione.
Per l’ Ecobonus (c.d. “superbonus”) l’aliquota di detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’art. 14, Decreto Legge 63/2013 (con riferimento ai relativi limiti di spesa) a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad uno dei seguenti:
• interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda del medesimo o dell’unità immobiliare situate all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi. La relativa detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spesa fino a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari ma funzionalmente indipendenti, fino a 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per quegli immobili composti da due a otto unità, fino a 30.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per immobili composti da più di otto unità;
• interventi su parti comuni degli edifici per la sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, la cui relativa detrazione è calcolata su un ammontare di spesa fino a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per edifici composti fino ad otto unità ovvero fino a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per edifici composti da più di otto unità ed è riconosciuta anche per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito;
• interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari ma funzionalmente indipendenti per la sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, la cui relativa detrazione è calcolata su un ammontare di spesa fino a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito;
Al fine di accedere alla detrazione, i suddetti interventi congiunti devono comportare il miglioramento di almeno due classi energetiche (oppure ove non possibile, il raggiungimento della classe più elevata) dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari ma con indipendenza funzionale ed ingresso separato.
In conclusione, risultano coperti dagli incentivi tutti i lavori già previsti per l’ecobonus, con l’aggiunta di due tipologie importanti: il fotovoltaico e l’ acquisto di accumulatori e colonnine ricarica per auto elettriche. Con specifico riferimento all’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati negli impianti in questione, la detrazione prevista è subordinata alla cessione a favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito per l’autoconsumo, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici.
L’art. 121, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto la possibilità anche per i soggetti che sostengono le spese summenzionate di optare - in luogo alla detrazione d’imposta – alternativamente o per uno sconto in fattura del corrispettivo da richiedere al fornitore degli interventi (e che questi potrà recuperare sotto forma di credito di imposta) ovvero la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare. In entrambi i casi, il credito di imposta può essere oggetto di successiva cessione ad altri soggetti, può essere utilizzato in compensazione e può essere usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali previste per la detrazione fiscale. Le due alternative anzidette possono essere esercitate in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento devono essere massimo due per ogni intervento e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento. La trasformazione della detrazione fiscale in sconto al fornitore ovvero credito d’imposta si applica alle spese relative all’efficientamento energetico (ex art. 14, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e di cui all’art. 119, co. 1 e 2, D.L.“Rilancio”), all’installazione di impianti fotovoltaici (ex art. 16bis, co. 1, lett h), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ed art. 119, co. 5 e 6, D.L. “Rilancio”), all’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Segui Convenzioni Istituzioni su Facebook: